Chiunque può formulare una richiesta di accesso civico generalizzato senza l'obbligo di possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
L’accesso civico generalizzato si estende pertanto a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, con il solo limite degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.
Le domande d’accesso agli atti sono riconducibili alle tre principali forme di diritto d’accesso:
Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016)
Introdotto al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, l’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del medesimo Decreto.
L’esercizio di tale diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
La tutela del cittadino (e del richiedente) “contro” le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati
Se da un lato ciascun cittadino ha un diritto illimitato (salvo eccezioni assolute e limiti relativi) ad accedere ai dati del Comune, dall’altro vi è l’esigenza di tutela della riservatezza e della privacy dei cittadini coinvolti nell’accesso agli atti per i dati che li riguardano. Tali soggetti assumono la qualifica di controinteressati nei confronti dei quali il Comune è tenuto a darne notizia preventiva, per consentire agli stessi l’esercizio di una motivata eventuale opposizione alla divulgazione.
Successivamente sarà compito del Comune verificare le esigenze di accesso rispetto al pregiudizio alla protezione dei dati personali che in concreto possa conseguire per i controinteressati in caso di ammissione dell’istanza di accesso.
Pertanto, di fronte ad un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto dati e documenti contenenti informazioni personali, il Comune è tenuto a valutare se la conoscenza da parte di chiunque di dati e documenti richiesti possa arrecare un pregiudizio concreto al controinteressato cui quei dati personali si riferiscono.
Invece, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., il richiedente può presentare – entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza – richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito anche RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5 bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.), il RPCT provvede sentito il Garante della Privacy, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso.
In alternativa alla richiesta di riesame il richiedente può presentare ricorso al Difensore Civico regionale. In tal caso il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune di Arese. Il Difensore Civico deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e se ritiene illegittimo il diniego o il differimento deve informare il richiedente e comunicarlo al Comune. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è consentito.
La decisione del Comune, o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del RPCT, nonché la decisione del Difensore Civico, possono essere impugnate di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).
Per le altre forme di diritto d’accesso, accesso documentale e accesso civico semplice, si rinvia all’apposita scheda di servizio.
Territorio del Comune di Arese.
Scegliere tra i moduli a disposizione quello di proprio interesse, in formato aperto o in PDF, oppure in forma libera (purché presenti il medesimo contenuto del modulo) e presentarlo nella modalità più agevole tra le seguenti:
Occorre essere in possesso dei dati richiesti nel modulo di istanza che si intende utilizzare, identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere.
Le richieste di accesso recanti un oggetto troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove le predette risultino manifestamente irragionevoli non potranno essere accolte.
La presa visione e l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
I tempi di riscontro sono pari a 30 giorni dalla data di protocollazione, fatte salve le richieste di integrazioni, sospensioni, differimenti previsti dalla normativa vigente.
Non è previsto alcun costo, eccetto quelli legati alla riproduzione o spedizione di documenti cartacei.
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Ultimo aggiornamento: 14/08/2026, 12:40