UFFICIO
Ai cittadini italiani, con età compresa tra 30 e 65 anni, con titolo di studio di scuola media inferiore, per la Corte di Assise o con titolo di studio di scuola media superiore per Corte di Assise d’Appello.
Il giudice popolare è un cittadino/a italiano/a, età compresa tra 30 e 65 anni, chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello.
La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due togati.
Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.
L’ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio.
La nomina avviene mediante sorteggio.
Territorio comunale.
Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello.
L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio.
In ogni Comune è costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali.
Entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
Entro il 10 settembre due elenchi vengono trasmessi alla Cancelleria della Corte d'assise.
Dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di competenza.
Entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'Assise.
La domanda va presentata all'Ufficio Elettorale allegando fotocopia della Carta di Identità e del titolo di studio. Il modulo della domanda è reperibile all'Ufficio elettorale, scaricabile nella sezione documenti di questa pagina.
REQUISITI:
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
• buona condotta morale;
• età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
• titolo finale di studi di scuola media di primo grado, per i giudici popolari di Corte d’assise.
• titolo finale di studi di scuola media di secondo grado per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello.
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Iscrizione nell'Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
La richiesta può essere presentata in qualunque momento. L'inserimento nell'albo, o la cancellazione, verranno effettuati in occasione della revisione degli Albi.
Non è previsto alcun costo.
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Formazione degli elenchi dei Giudici Popolari
Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio.
Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise d’appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello.
Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.
Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d’assise e dei giudici.
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