Ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Le domande d’accesso agli atti sono riconducibili alle tre principali forme di diritto d’accesso:
Accesso documentale (L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.)
Normato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La tutela del cittadino (e del richiedente) “contro” le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati
Se da un lato ciascun cittadino ha il diritto di accedere ai dati del Comune in presenza dei requisiti legittimanti dell’interesse qualificato, diretto, concreto e attuale all’ottenimento di documenti, dall’altro vi è l’esigenza di tutela della riservatezza e della privacy dei cittadini coinvolti nell’accesso agli atti per i dati che li riguardano. Tali soggetti assumono la qualifica di controinteressati nei confronti dei quali il Comune è tenuto a darne notizia preventiva, per consentire agli stessi l’esercizio di una motivata eventuale opposizione alla divulgazione.
Successivamente sarà compito del Comune verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti e le esigenze di accesso rispetto al pregiudizio alla protezione dei dati personali che in concreto possa conseguire per i controinteressati in caso di ammissione dell’istanza di accesso.
Pertanto, di fronte ad un’istanza di accesso documentale avente ad oggetto dati e documenti contenenti informazioni personali, il Comune è tenuto a valutare se la conoscenza da parte di chiunque di dati e documenti richiesti possa arrecare un pregiudizio concreto al controinteressato cui quei dati personali si riferiscono.
Invece, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (silenzio rigetto), è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla formazione del silenzio, ovvero, in alternativa, ricorso al Difensore Regionale per la Lombardia.
Per le altre forme di diritto d’accesso, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato, si rinvia all’apposita scheda di servizio.
Territorio del Comune di Arese.
Scegliere tra i moduli a disposizione quello di proprio interesse, in formato aperto o in PDF, oppure in forma libera (purché presenti il medesimo contenuto del modulo) e presentarlo nella modalità più agevole tra le seguenti:
Occorre essere in possesso dei dati richiesti nel modulo di istanza che si intende utilizzare, identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere.
Le richieste di accesso recanti un oggetto troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove le predette risultino manifestamente irragionevoli non potranno essere accolte.
La presa visione e l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
I tempi di riscontro sono pari a 30 giorni dalla data di protocollazione, fatte salve le richieste di integrazioni, sospensioni, differimenti previsti dalla normativa vigente.
Non è previsto alcun costo, eccetto quelli legati alla riproduzione o spedizione di documenti cartacei e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura (art. 25, comma 1, secondo periodo della L. n. 241/90).
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Ultimo aggiornamento: 14/08/2026, 11:43