Accesso ad atti e documenti amministrativi

Servizio attivo

L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia.


A chi è rivolto

Accesso documentale:

Ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Accesso civico:

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune di Arese – sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa.

Accesso civico generalizzato:

Chiunque può formulare una richiesta di accesso civico generalizzato senza l'obbligo di possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

L’accesso civico generalizzato si estende pertanto a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, con il solo limite degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.

Descrizione

Le domande d’accesso agli atti sono riconducibili alle tre principali forme di diritto d’accesso:

  1.  accesso documentale
  2.  accesso civico
  3.  accesso civico generalizzato.

Accesso documentale (L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

Normato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

Accesso civico (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.)

Tra le misure adottate per prevenire la corruzione il legislatore, con il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, ha disposto la creazione sul sito istituzionale di ogni Pubblica Amministrazione, di una sezione denominata Amministrazione trasparente.

Ogni cittadino, in autonomia, può quindi consultare in questa sezione del sito tutti i documenti dell’attività degli uffici comunali, per i quali vige l’obbligo di pubblicazione.

L’accesso civico, pertanto, costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione da parte del Comune, il diritto del cittadino di accedere ai documenti, dati e informazioni rispetto ai quali il Comune non abbia provveduto.

L’istanza di accesso non richiede motivazione alcuna e può essere presentata indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti.

Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016)

Introdotto al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, l’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del medesimo Decreto).

L’esercizio di tale diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

La tutela del cittadino (e del richiedente) “contro” le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati

Se da un lato ciascun cittadino ha un diritto illimitato (salvo eccezioni assolute e limiti relativi) ad accedere ai dati del Comune, dall’altro vi è l’esigenza di tutela della riservatezza e della privacy dei cittadini coinvolti nell’accesso agli atti per i dati che li riguardano. Tali soggetti assumono la qualifica di controinteressati nei confronti dei quali il Comune è tenuto a darne notizia preventiva, per consentire agli stessi l’esercizio di una motivata eventuale opposizione alla divulgazione.

Successivamente sarà compito del Comune verificare le esigenze di accesso rispetto al pregiudizio alla protezione dei dati personali che in concreto possa conseguire per i controinteressati in caso di ammissione dell’istanza di accesso.

Pertanto, di fronte a un’istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto dati e documenti contenenti informazioni personali, il Comune è tenuto a valutare se la conoscenza da parte di chiunque di dati e documenti richiesti possa arrecare un pregiudizio concreto al controinteressato cui quei dati personali si riferiscono.

Invece, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., il richiedente può presentare – entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza – richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito anche RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5 bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.), il RPCT provvede sentito il Garante della Privacy, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso.

In alternativa alla richiesta di riesame, il richiedente può presentare ricorso al Difensore Civico regionale. In tal caso il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune di Arese. Il Difensore Civico deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e se ritiene illegittimo il diniego o il differimento deve informare il richiedente e comunicarlo al Comune. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è consentito.

La decisione del Comune, o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del RPCT, nonché la decisione del Difensore Civico, possono essere impugnate di fronte al Tribunale amministrativo regionale (TAR) ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

Copertura geografica

Territorio del Comune di Arese.

Come fare

Scegliere tra i moduli a disposizione quello di proprio interesse, in formato aperto e in PDF, oppure in forma libera (purché presenti il medesimo contenuto del modulo) e presentarlo nella modalità più agevole tra le seguenti:

  • tramite posta elettronica certificata PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
  • tramite email protocollo@comune.arese.mi.it
  • per posta ordinaria
  • a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune (piano rialzato) – Via Roma 2 – 20044 Arese (MI) - da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00, martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Cosa serve

Occorre essere in possesso dei dati richiesti nel modulo di istanza che si intende utilizzare, identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere.

Le richieste di accesso recanti un oggetto troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove le predette risultino manifestamente irragionevoli, non potranno essere accolte.

Cosa si ottiene

La presa visione e l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

Tempi e scadenze

I tempi di riscontro sono pari a 30 giorni dalla data di protocollazione, fatte salve le richieste di integrazioni, sospensioni, differimenti previsti dalla normativa vigente.

Quanto costa

Non è previsto alcun costo, eccetto quelli legati alla riproduzione o spedizione di documenti cartacei e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura (art. 25, comma 1, secondo periodo della L. n. 241/90).

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 20/08/2024, 10:07

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