UFFICIO
Autenticazione di firma
Attestazione effettuata da un pubblico ufficiale che la firma posta in calce ad un documento è stata fatta da quella persona.
A chi è rivolto
A tutte le persone maggiorenni che necessitano di autenticare la propria firma su un'istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Descrizione
L’autentica delle firme, o più precisamente delle sottoscrizioni, come indicato nell’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, non appartiene propriamente ai servizi demografici, bensì all’impiegato che viene incaricato dal Sindaco, che potrebbe essere l’impiegato di un qualsiasi ufficio comunale.
La firma deve essere apposta in presenza del funzionario, il quale deve identificare il sottoscrittore (per conoscenza personale o previa esibizione di un documento di identità valido), quindi attestare che la firma è stata apposta in sua presenza, che ha identificato il dichiarante indicando il modo con cui l’identità è stata accertata, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita e apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.
L’autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.
Secondo la nostra legislazione generale, l’autentica della sottoscrizione infatti è di competenza dei notai (art. 72 Legge 16 febbraio 1913 n. 89).
Le autentiche ad opera di soggetti diversi devono essere quindi intese come una deroga a questo principio generale, e non possono pertanto essere applicate a tutti i casi, bensì limitatamente a tipologie definite.
Il Funzionario incaricato dal Sindaco non può autenticare le firme, su dichiarazioni di volontà, contratti, procure, deleghe, diffide ad adempiere, testamenti, sottoscrizioni di polizze assicurative o prodotti finanziari, autorizzazioni, compravendite (fatti salvi i beni mobili registrati), rinunce ed in generale tutto ciò che non ricade nella definizione di istanza o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
I funzionari italiani inoltre, possono operare solo su documenti redatti in lingua italiana.
Il Funzionario incaricato dal Sindaco può autenticare le sottoscrizioni:
- ai sensi del DPR 445/2000, di domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai privati, oppure presentate agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, relativi alla riscossione di benefici economici da parte di una persona diversa dal beneficiario;
- degli atti previsti dall’art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);
- del consenso scritto, da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi ed il minore da adottare (Art. 31 comma 3 lett. e) L. 4.5.1983 n. 184);
- di atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (Art. 39 D. Lgs. 7.1989 n. 271);
- del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)
degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (D.L. 4 luglio 2006, n. 223).
Copertura geografica
Territorio del comune di Arese
Come fare
Recarsi all’Ufficio Anagrafe previo appuntamento.
La firma deve essere effettuata dall'interessato, munito di un proprio documento d’identità, davanti al pubblico ufficiale che deve autenticarla.
Cosa serve
Documento d’identità in corso di validità e una marca da bollo da € 16,00 a meno che non sia prevista l'esenzione da una norma di legge.
Cosa si ottiene
L’autentica della sottoscrizione.
Tempi e scadenze
Di norma l'autentica della firma viene fatta a vista
Quanto costa
Non sono previsti diritti di segreteria, ma a meno che non sia prevista l’esenzione dall’imposta di bollo da una norma di legge, occorre una marca di € 16,00.
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