Modalità per richiedere la vidimazione del Registro dei volontari che prestano attività di volontariato in modo abituale e non occasionale presso un Ente del terzo settore.
Rientrano nella definizione di Enti del terzo settore fornita dall’articolo 4 del Codice del terzo settore:
• organizzazioni di volontariato
• associazioni di promozione sociale
• enti filantropici
• imprese sociali, incluse le cooperative sociali
• reti associative
• società di mutuo soccorso
• associazioni, riconosciute o non riconosciute
• fondazioni
• altri enti di carattere privato diversi dalle società,
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Registro dei volontari è un documento nel quale sono riportate le informazioni di tutte le persone che prestano attività di volontariato in modo abituale e non occasionale presso un Ets (Enti del terzo settore).
L’articolo 17 del decreto legislativo 117/2017 (Codice del terzo settore), al comma 1, prevede infatti che “gli Enti del terzo settore (Ets) possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”. Gli Ets hanno anche l’obbligo di assicurare tutti i volontari di cui si avvalgono (articolo 18 Codice del terzo settore).
Il Registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina a cura del richiedente e bollato in ogni foglio da un Notaio, dal Segretario comunale del Comune ove ha sede l’associazione di volontariato oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti, che provvederà anche a dichiarare, nell’ultima pagina del Registro, il numero di fogli che lo compongono.
La vidimazione del Registro è volta a garantire la veridicità del documento e a prevenirne una alterazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine).
Territorio del Comune di Arese.
L’Ets deve presentare la richiesta di vidimazione del Registro unitamente alla richiesta di appuntamento per la consegna dello stesso. La richiesta deve essere presentata al Comune di Arese compilando l’apposito modulo a disposizione (in formato aperto e in PDF) oppure in forma libera (purché presenti il medesimo contenuto del modulo), da presentare:
Il Registro dovrà essere preventivamente così compilato:
In entrambi i casi, il registro deve essere consegnato senza l’indicazione dei nominativi dei volontari.
Oltre al modulo e al Registro, bisognerà presentare:
Il Registro vidimato.
La bollatura viene effettuata ordinariamente entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.
Non è previsto alcun costo.