Ai fini dell’espletamento del proprio mandato i Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. Al contempo,sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Ai Consiglieri comunali in carica.
Il diritto di accesso agli atti di un Consigliere comunale è riconosciuto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali – è completamente gratuito e non deve essere motivato.
I Consiglieri comunali hanno altresì il diritto di ottenere le informazioni, oltre che dagli uffici comunali, anche dalle aziende e dagli enti dipendenti del Comune.
L’esercizio di tale diritto è finalizzato a permettere di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione ed esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio comunale.
Nello stesso tempo, l’esercizio di tale diritto non deve attendere al soddisfacimento di esigenze di natura personale, al perseguimento di finalità emulative o comunque condurre alla paralisi dell’attività amministrativa. I Consiglieri comunali non possono formulare domande indeterminate, ma devono consentire una seppur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione tra organi pubblici.
Territorio del Comune di Arese.
La richiesta di accesso agli atti può essere presentata compilando l’apposito modulo a disposizione (in formato aperto e in PDF) oppure in forma libera (purché presenti il medesimo contenuto del modulo), nella modalità più agevole tra le seguenti:
La presentazione della richiesta tramite l’apposito modulo a disposizione (in formato aperto e in PDF) o in forma libera (purché presenti il medesimo contenuto del modulo).
La possibilità di prendere visione e di ottenere le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato.
Il rilascio della documentazione avviene entro i 10 giorni successivi a quello della richiesta a meno che si tratti di atti attinenti e richiamati nelle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, nel qual caso il rilascio, di norma, è immediato.
Nel caso che si tratti di atti particolarmente complessi, alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio, il quale non deve comunque essere superiore a 30 giorni dalla richiesta stessa.
Non è previsto alcun costo.
Ultimo aggiornamento: 19/09/2024, 11:40