Ai destinatari di sanzioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada che hanno necessità di rateizzare tali sanzioni.
L’istanza di rateizzazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.
La rateizzazione può essere concessa solo per ogni verbale per il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo superiore a 200 euro. La rateizzazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione amministrativa che versino in condizioni economiche disagiate, ai sensi del comma 2 dell’articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). La ripartizione del pagamento può essere determinata fino a un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino a un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino a un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000; l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
La presentazione dell’istanza di rateizzazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso al Prefetto (articolo 203 c.d.s.), ovvero il ricorso al Giudice di Pace (articolo 204-bis c.d.s.).
“Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.” (Art. 202-bis Codice della Strada).
La somma sulla quale è applicare la rateizzazione è costituita dal minimo edittale ordinario, senza la riduzione del 30%.
Territorio comunale.
Per presentare l'istanza di rateizzazione bisogna presentarsi presso il Comando di Polizia Locale da lunedì a sabato, solamente previo appuntamento con l'Ufficio Verbali.
La rateizzazione delle sanzioni derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada.
Termine per la presentazione dell'istanza 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, si determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 203 del D.Lgs 30 aprile, n. 285 (C.d.S.), il Verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione; somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
Il servizio è disponibile presso la sede della Polizia Locale da lunedì a sabato solamente previo appuntamento con l'Ufficio Verbali.