La denuncia di nascita deve essere effettuata da:
La dichiarazione di nascita è la denuncia, obbligatoria per legge, per consentire l’iscrizione del neonato nel registro comunale dello Stato civile.
Territorio comunale.
Per la denuncia è possibile recarsi:
Relativamente all'attribuzione del codice fiscale, l'ufficio di Stato civile inoltra al Ministero delle Finanze la richiesta per tutti i bambini nati, che lo riceveranno direttamente all'indirizzo di residenza anagrafica, entro un mese, tramite posta.
Per la richiesta del pediatra presso l'ASST, nell'attesa che arrivi a casa la tessera sanitaria, è possibile utilizzare la stampa, rilasciata dal Comune, dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in cui è riportato il codice fiscale del nuovo nato, rilasciata dal Comune.
Tale attestato:
In tutti i casi i documenti richiesti sono i seguenti:
Il bambino/la bambina è automaticamente registrato/a nello stato di famiglia della madre. È inserito/a nello stato di famiglia del padre solo se la madre non ha la residenza in Italia.
La conclusione del procedimento è immediata.
La denuncia di nascita può essere fatta entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento.
La denuncia di nascita presso il Comune deve essere fatta entro massimo 10 giorni dalla nascita.
La procedura non comporta costi.
Se la dichiarazione viene effettuata dopo il decimo giorno, la denuncia diventa una dichiarazione "tardiva": il dichiarante dovrà necessariamente indicare le ragioni del ritardo e l'ufficiale dello Stato civile provvederà a fare una segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
La sentenza della Corte Costituzionale (1 giugno 2022 nella G.U n. 22, Serie Speciale) ha dichiarato illegittima la normativa (art. 262, primo comma del codice civile) che imponeva automaticamente il cognome paterno ai figli al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione.
Pertanto ora, il figlio o la figlia potranno assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
La scelta può essere tra:
L’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.
In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.
Qualora i genitori non dovessero essere in grado di raggiungere una decisione in merito all’ordine di attribuzione, il disaccordo sarà risolto tramite l’intervento di un giudice.
Tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, pertanto la Sentenza si applica esclusivamente nei casi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, compresi quelli in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale.
Al momento della denuncia della nascita, il dichiarante o i dichiaranti compilano una dichiarazione relativa al neonato con l'indicazione del nome scelto per il bambino.
Il nome, corrispondente al sesso, potrà essere composto da uno o più elementi onomastici, non superiori a tre.
Tutti i nomi attribuiti al bambino saranno riportati negli estratti e nei certificati.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati verranno riportati gli elementi onomastici antecedenti la virgola.
Ai neonati di cittadinanza straniera, il nome sarà loro attribuito con dichiarazione dei genitori, ma non dovrà essere contrario all’ordinamento giuridico dello stato di appartenenza