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Aliquote ICI
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L'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) , istituita con Decreto legislativo n. 504/1992, deve essere pagato:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing)
- dai concessionari di aree demaniali
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Dall'anno 2008, è stata abolita l'ICI per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la normativa precedente.
Le aliquote e le detrazioni ICI da applicare nell’anno 2011 sono rimaste invariate e sono quelle già in vigore per il 2010.
Aliquote e detrazioni Per mille
Aliquota ICI prima abitazione 4,8
(solo per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9)
Detrazione 110 Aliquota ICI ordinaria 7 Aliquota ICI case con contratto a canone concordato 4,8 Esercizi di vicinato 6 Aliquota ICI case sfitte 7 Sono previste le seguenti detrazioni:
- € 110 per abitazione principale o in alternativa
- € 150 per abitazione principale per i nuclei familiari nei quali è residente un soggetto con invalidità al 100% o un anziano con più di 85 anni.
Per qualsiasi informazione, il contribuente può rivolgersi a GeSeM.
GeSeM si occupa di inviare, in prossimità della scadenza, i bollettini ICI precompilati (per i contribuenti con una situazione storica già conosciuta) e le istruzioni per il pagamento ed è competente a effettuare i controlli relativi ai pagamenti per gli anni pregressi.





















